Il metano, la mafia e la mafia dell’“antimafia”
Scheda
I “PIZZINI” DEL CONFIDENTE ILARDO AL COLONNELLO RICCIO
Si tratta di missive dattiloscritte inviate da Provenzano ad Ilardo e da questi consegnate al Colonnello Riccio. In queste pizzini si fa cenno, da una parte, ai lavori di metanizzazione dei comuni di Agira e Centuripe, eseguiti dalle società dei fratelli Cavallotti, dall’altra, alla Cooperativa “Il Progresso”, di cui a breve si dirà. Il carteggio in parola va letto – ed è stato valorizzato dai giudici del processo penale – come pagamento del pizzo, e ciò per le seguenti ragioni. Le gare per i lavori per la metanizzazione dei comuni di Agira e Centuripe (che si trovano in Provincia di Enna) sono state indette e aggiudicate a Palermo dalla Siciliana Gas (che non va confusa con la Gas s.p.a. di cui erano soci Ciancimino Vito, Lapis ed Ezio Brancato – consuocero del dott. Giusto Sciacchitano – e che rispetto alle imprese dei Cavallotti operava in un regime di assoluta concorrenza). Queste missive sono del seguente tenore:
1- “Ti prego se puoi mettere a posto questi tre bigliettini che ti mando che cadono tutti e tre nella Provincia di Enna dammi risposta di quello che fai”.
2- “Imp. Coop. Il Progresso deve fare un lavoro a Piazza Armerina – devono fare il consolidamento Pile sul Fiume Gela sotto il viadotto Fontanelle al km 48 strada Statale 117 bis importo 500 m circa questo lo cominceranno verso fine Febbraio 95. Imp. Cavallotti. Lavoro Gas Agira dopo Leonforte Provincia di Enna. Imp. 4 ml. Imp. Cavallotti. Lavoro Gas Centuripe Provincia di Enna Imp. 4 ml. Dammi risposta se li raccomandi o nò”
Va precisato che nel gergo mafioso con l’espressione “raccomandazione”, come affermato incidentalmente nella sentenza che ha assolto dalla accusa di turbativa d’asta il sig. Pavone, titolare della Cooperativa “Il Progresso” menzionata nello stesso bigliettino, si intende fare riferimento alla c.d. messa a posto.
Pur non contenendo una datazione, tali missive vengono fatte erroneamente risalire all’Ottobre del 1994 così da essere collocate, nella prospettazione accusatoria, in epoca antecedente alla aggiudicazione dei lavori (Dicembre 1994). Inoltre, la Cassazione ha stabilito che le dichiarazioni dell’Ilardo e le sintesi delle stesse contenute nella relazione del Riccio (dove si fa cenno al dato temporale) sono inutilizzabili perchè ritenute prove formate in violazione di legge in assenza del contradditorio. Si tratta, in particolare, di “inutilizzabilità patologica” che deve essere apprezzata, secondo la giurisprudenza costante delle Sezioni Unite della Cassazione, anche nel processo di prevenzione.