sabato, Novembre 23, 2024
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Il metano, la mafia e la mafia dell’“antimafia”

Scheda

I “PIZZINI” DEL CONFIDENTE ILARDO AL COLONNELLO RIC­CIO 

Si tratta di missive dattiloscritte inviate da Provenzano ad Ilar­do e da questi con­segnate al Colonnello Riccio. In queste pizzini si fa cenno, da una parte, ai lavori di metanizzazione dei comuni di Agira e Centuripe, eseguiti dalle società dei fratel­li Cavallotti, dall’altra, alla Cooperativa “Il Progresso”, di cui a breve si dirà. Il carteggio in parola va letto – ed è stato va­lorizzato dai giudici del processo penale – come pagamento del pizzo, e ciò per le se­guenti ragioni. Le gare per i lavori per la metanizzazione dei co­muni di Agira e Centuripe (che si trovano in Provincia di Enna) sono state indette e aggiudicate a Palermo dalla Siciliana Gas (che non va confusa con la Gas s.p.a. di cui erano soci Ciancimi­no Vito, Lapis ed Ezio Brancato – consuocero del dott. Giusto Sciacchitano – e che rispetto alle imprese dei Cavallotti operava in un regime di assoluta concor­renza). Queste missive sono del seguente tenore:

1- “Ti prego se puoi mettere a posto questi tre bigliettini che ti mando che ca­dono tutti e tre nella Provincia di Enna dammi ri­sposta di quello che fai”.

2- “Imp. Coop. Il Progresso deve fare un lavoro a Piazza Ar­merina – devono fare il consolidamento Pile sul Fiume Gela sot­to il viadotto Fontanelle al km 48 stra­da Statale 117 bis importo 500 m circa questo lo cominceranno verso fine Feb­braio 95. Imp. Cavallotti. Lavoro Gas Agira dopo Leonforte Provincia di Enna. Imp. 4 ml. Imp. Cavallotti. Lavoro Gas Centuripe Provin­cia di Enna Imp. 4 ml. Dammi risposta se li raccomandi o nò”

Va precisato che nel gergo mafioso con l’espressione “racco­mandazione”, come affermato incidentalmente nella sentenza che ha assolto dalla accusa di turbativa d’asta il sig. Pavone, tito­lare della Coope­rativa “Il Progresso” menzionata nello stesso bi­gliettino, si intende fare riferi­mento alla c.d. messa a posto.

Pur non contenendo una datazione, tali missive vengono fatte erroneamente risa­lire all’Ottobre del 1994 così da essere colloca­te, nella prospettazione accusato­ria, in epoca antecedente alla ag­giudicazione dei lavori (Dicembre 1994). Inoltre, la Cassazione ha stabilito che le dichiara­zioni dell’Ilardo e le sintesi delle stes­se contenute nella relazione del Riccio (dove si fa cenno al dato temporale) sono inuti­lizzabili perchè ritenute prove formate in violazione di legge in assenza del contrad­ditorio. Si tratta, in particolare, di “inuti­lizzabilità patologica” che deve essere ap­prezzata, secondo la giurisprudenza co­stante delle Sezioni Unite della Cassazio­ne, anche nel processo di prevenzione.

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