lunedì, Novembre 25, 2024
-mensile-Società

I “collaboratori” collaborano. E lo Stato?

L’istituto della collabo­razione con la giustizia degli ex appartenenti ad associazioni mafiose costituisce uno dei principali strumenti di contrasto alla mafia

Per collaboratore di giustizia s’inten­de chi, dopo aver fatto parte di una organizza­zione criminale, decide di dissociarsene e di collaborare con l’autorità giudiziaria.

In Italia la creazione della normativa è stata determinata dalla situazione politico-giudiziaria della fine degli anni sessanta, quando ripetuti atti di violenza crearono grande allarme sociale. Ma soltanto negli anni novanta è stata introdotta una disci­plina specifica in materia, grazie al decre­to legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, i cui punti più importanti erano:

– poter fornire uno speciale programma di protezione ai collaboratori di giustizia e ai parenti più prossimi e permettere al col­laboratore di accedere a vari benefici pe­nitenziari (tra cui misure alternative alla detenzione)

– il programma di protezione doveva es­sere deciso da un’apposita Commissione (istituita dal Ministero dell’Interno) e do­veva essere richiesta dal pm, dal prefetto

o dall’Alto Commissario per il coordina­mento della lotta contro la delinquenza mafiosa;

– l’ammissione dipendeva dalla gravità e attualità del pericolo, dall’importanza delle informazioni fornite e dall’adempi­mento degli obblighi previsti dal pro­gramma di protezione stesso;

– la gestione e l’attuazione dei program­mi di protezione era affidata a un servizio istituito presso il Dipartimento della pub­blica sicurezza del Ministero dell’interno (Servizio centrale di protezione);

– il Ministro dell’Interno, in casi ecce­zionali, poteva autorizzare il cambiamen­to delle generalità dei soggetti sottoposti al programma di protezione.

Questa legge è stata poi modificata con la successiva del 13 febbraio 2001 n. 45, con cui s’è cercato di eliminare le disfun­zioni e incongruenze della preceden­te.

È stato fortemente limitato il numero dei soggetti sottoposti al programma di protezione: ne possono usufruire solo co­loro che forniscono un contributo di note­vole importanza, mentre la collaborazione può essere portata avanti soltanto nell’ambito di alcune gravi fattispecie di reato attinenti alla criminalità organizzata (come ad es. terrorismo o eversione).

Solo notizie attendibili e complete

Il soggetto viene ammesso al program­ma di protezione solo se le notizie sono nuove, complete, attendibili e rese al pm entro 180 giorni dalla dichiarazione di vo­lontà di collaborazione, oltre al fatto che all’autorità giudiziaria devono essere con­segnati beni e denaro di provenienza ille­cita.

Infine viene introdotta una netta distin­zione tra collaboratori e testimoni di giu­stizia (soggetti vittima di reato o perso­ne informate sui fatti destinate ad una di­versa protezione).

Nel 2013 l’allora Presidente del Consi­glio Enrico Letta aveva istituito, tramite decreto, una Commissione col compito di elaborare proposte di modifica al sistema per la lotta alla criminalità organizzata.

La Commissione, composta dal Presi­dente Roberto Garofoli e dai membri Magda Bianco, Raffaele Cantone, Nicola Gratteri, Elisabetta Rosi e Giorgio Span­gher, dopo aver ascoltato anche il parere di diversi soggetti coinvolti, è approdata alla stesura del “Rapporto della Commis­sione per l’elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla cri­minalità” nel quale vengono sollevate cri­ticità sul sistema normativo vigente.

Un primo profilo riguarda il rigido ter­mine previsto (180 giorni) entro il quale bisogna concludere l’assunzione delle di­chiarazioni da parte del pentito: quelle successive sono inutilizzabili (salvi alcuni correttivi) e non è prevista alcuna proro­ga. Secondo la Commissione questo ter­mine è eccessivamente rigido, considerata anche la mole di lavoro esistente nelle Procure.

La proposta consiste nell’intro­durre una proroga per il pm che dimostri di aver svolto la sua attività lavorativa ma di non essere riuscito ad assumere tutte le dichia­razioni del collaboratore, oltre a quella di creare una sanzione di inutilizza­bilità per le dichiarazioni tardive, a meno che non si dimostri che il ritardo sia tale per un giu­stificato motivo.

Le misure di protezione

Un secondo profilo riguarda il numero di componenti della Commissione centra­le per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione: la legge del 1991 prevede due magistrati e cinque fun­zionari e ufficiali, presieduti da un Sotto­segretario di Stato.

La Commissione pro­pone di aumentare il numero dei magistra­ti da due a quattro.

Il terzo profilo di criticità riguarda infi­ne il sistema della partecipazione a distan­za al dibattimento dei collaboratori e dei testimoni di giustizia. Questi ultimi riferi­scono diverse informazioni relative ad episodi delittuosi e queste instaurano di­versi procedimenti penali: il soggetto deve perciò rendere le sue dichiarazioni in più giudizi, ma ciò genera ingenti spese allo Stato, che si deve occupare dei singo­li trasferimenti. Questa situazione ha por­tato all’uso nei processi della videoconfe­renza.

La videoconferenza

Si deve inoltre distinguere se all’interno dei processi il soggetto parteci­pi come im­putato o testimone: a seconda della posi­zione ricoperta nel processo in­fatti, il sog­getto può o non può rendere la propria te­stimonianza a distanza, situazio­ne dipen­dente anche da ragioni di sicurez­za ed or­dine pubblico. Per questo motivo il giudi­ce deve disporre le cautele neces­sarie af­finché il soggetto non sia ricono­scibile ed evitare possibili ripercussioni da parte de­gli imputati.

La Commissione ha perciò proposto di rendere obbligatoria la videoconferenza, anche se il collabora­tore o il testimone sia esso stesso un im­putato: questo servirebbe per ridurre note­volmente l’onere econo­mico per lo Stato e per l’incolumità sia dei soggetti protetti sia per gli operatori di polizia addetti alla scorta.

Scheda

PENTIMENTI, GIUSTIZIA E VERITA’

Partiamo da un dato: senza i collaboratori di giustizia non sa­premmo tutto quello che oggi sappiamo sulle mafie. Non sa­premmo i rapporti al loro interno, i riti, i misteri e le verità. Pro­babilmente dubiteremmo ancora dell’esistenza della mafia. Ep­pure, questi, nascono col nascere delle mafie nonostante solo con Falcone diventino uno “strumento” fondamentale nelle mani del­la giustizia. Sicuramente hanno avuto un ruolo di primaria im­portanza nella lotta al terrorismo, ma quella, come ben sappia­mo, è un’altra storia.

Il primo pentito di mafia nella storia d’Italia «si chiamava Sal­vatore D’Amico. A metà dell’Ottocento faceva parte della “fra­tellanza degli stuppagghieri” di Monreale. Si trasferì a Bagheria, la cui cosca, “i fratuzzi”, era in guerra con quella monrealese. Iniziò a temere per la sua vita e decise di dire quello che sapeva ai giudici. “Undici giorni dopo il D’Amico veniva trovato crivel­lato da lupara, con un tappo di sughero in bocca (‘u stuppagghiu) e sugli occhi il santino di stoffa della Madonna del Carmine che i fratuzzi portavano al collo a mo’ di amuleto e riconoscimento. La mafia aveva ritrovato l’unità per punire il traditore, anche se le due cosche continuarono per anni a di­struggersi a vicenda”».

Melchiorre Allegra, medico trapanese “pentito” nel 1937, era «affiliato alla famiglia mafiosa palermitana di Pagliarelli. Aveva raccontato la struttura di Cosa Nostra, il rito della “punciuta”, i nomi delle fa­miglie più importanti e i legami con la politica, la sanità e gli af­fari».

Tra D’Amico e Allegra intercorrono storie di pentitismi, colla­borazioni e confidenze. Nei verbali venivano chiamati “dichia­ranti” ma le scarse norme legislative sul tema e le diverse condi­zioni storiche del tempo hanno lasciato poche tracce delle testi­monianze di questi personaggi. Difatti le notizie sono scarse sul­la storia del pentitismo prima di Leonardo Vitale. Un “pentito” vero, quest’ultimo. Rese dichiarazioni spontanee dopo una lunga e travagliata riflessione, cercava un ravvedimento, voleva rime­diare per il male fatto così come insegna il catechismo della Chiesa Cattolica. I collaboratori da ricordare, per importanza e verità, non sarebbero pochi. Ci sarebbe da raccontare anche di quei “falsi pentiti”, orchestrati a dovere per confondere le carte in gioco e creare sfiducia in questo strumento.

Collaboratore però, non è sinonimo di “pentito”. Ognuno di loro è mosso da un motivo diverso che li porta a collaborare con la giustizia. I soldi, la protezione, o forse un riscatto per il male fatto. Spesso considerati dei delatori, che poi è il peccato di Giu­da (e il paragone, non mio, è tristemente infelice), sono da sem­pre osteggiati e criticati dalla pubblica opinione e da molti addet­ti ai lavori. Eppure costituiscono un pilastro fondamentale della lotta alla mafia. In questo paese, e non solo. Forse basterebbe proteggerli maggiormente, seriamente, in base alla storia e alle verità riscontrate e non trattarli tutti allo stesso modo.

Del resto, da D’Amico, a Buscetta, fino ad arrivare a Iovine, è cambiata la mafia, non il modo di trattare e “usare” i collaborato­ri di giustizia. Almeno fin quando questi, si limitano a portare verità che non fanno male a molti.

Salvo Ognibene

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *