Testimoni di giustizia Proposte di tutela
Nadia Furnari in audizione presso la commissione antimafia
Il 13 giugno Nadia Furnari, del direttivo nazionale della nostra associazione, è stata ascoltata dal V comitato della commissione nazionale antimafia, sul tema dei Testimoni di Giustizia.
Durante l’audizione sono stati affrontati alcuni punti da sempre oggetto di riflessione da parte dell’associazione antimafie “Rita Atria” come: Tutor, situazioni Situazioni Borderline, coinvolgimento consapevole nelle fasi della protezione, località segreta, lavoro e necessità di rivedere non solo la legge 45 del 2001 ma soprattutto regolamenti, strmenti e personale addetto alla protezione. Il primo dossier sui Testimoni di giustizia fu scritto proprio da Nadia Furnari nel 1997.
Di seguito si riportano le proposte che l’associazione fece al sottosegretario De Stefano nel febbraio 2013 in seguito ad un incontro presso il Viminale.
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Documento inviato il 18 febbraio 2013 al Dott. De Stefano i qualità di Sottosegretario del Ministero degli Interni con delega ai Testimoni di Giustizia
La legge 45/2001, benché molto più completa della norma precedente, non ha analizzato né risolto alcuni gravi problemi che hanno afflitto gran parte dei testimoni, senza peraltro trovare completa ed efficace applicazione nemmeno per le problematiche riconosciute nella sua stesura.
L’Associazione precisa che non rappresenta i Testimoni di Giustizia, né è stata delegata a farlo ma, come da statuto, è impegnata in tutti i casi in cui i cittadini italiani mostrano di condividere gli ideali antimafia, anticorruzione e di contrasto al malaffare in genere.
Questi cittadini hanno sempre trovato condivisione e sostegno nell’Associazione tanto che alcuni vi hanno aderito, non essendo ciò discriminatorio nei confronti di chi non ha inteso farlo, e che potrà contare comunque in un pronto sostegno per ottenere il rispetto dei diritti e della propria dignità.
L’Associazione non prospetta soluzioni premiali per i testimoni, per aver tenuto un comportamento che dovrebbe essere considerato un normale atto di dovere civico. Al contrario, non è moralmente accettabile far ricadere le gravi conseguenze di un simile atto esclusivamente su chi l’ha compiuto e sulla sua famiglia.
Un atto di sostegno che andrebbe attuato immediatamente è un tutoraggio psicologico fin dall‘inizio della collaborazione con gli inquirenti. Infatti, è difficile trovare un testimone o un nucleo familiare di testimoni che non abbiano avuto bisogno di supporto psicologico che si rivela tanto più efficace quanto più è tempestivo: probabilmente andrebbe attuato prima ancora dell’avvio del programma speciale di protezione che solitamente viene preceduto da misure provvisorie di protezione.
Raccogliendo l’invito a produrre un documento più articolato a sostegno di quanto sinteticamente illustrato nel corso dell’incontro del 4 febbraio scorso tra i rappresentanti dell’Associazione Antimafie “Rita Atria” ed il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Dott. Carlo De Stefano, si prospettano le necessarie integrazioni al testo della L.13 febbraio 2001 n.45 per un più efficace intervento a sostegno dei “testimoni di giustizia”.
Art. 16-ter – integrazioni ai commi esistenti:
Alla fine del comma 1 lettera a , si dovrebbe aggiungere: se, pur in presenza di attestazioni di non cessato pericolo nel territorio di provenienza, si dovesse procedere alla revoca delle misure speciali, su richiesta dell’interessato dovrà essere convocata una audizione da parte della Commissione Centrale per la verifica dei fatti, finalizzata al ripristino delle misure revocate e/o al risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Le associazioni antimafia
All’audizione potrà essere presente un legale e/o un rappresentante di un’Associazione Antimafia /Antiracket, se richiesto dall’interessato.
Nota: se il pericolo fosse immutato nel territorio di origine, non potrà essere valutata come misura di protezione sufficiente la condizione di vivere lontano dal luogo dove è più concreto il pericolo, legittimando così una situazione di perenne esilio con conseguenze morali e materiali non contrastabili.
Alla fine del comma 1 lettera d , si dovrebbe aggiungere: al momento della ripresa in servizio, si procederà al recupero delle progressioni economiche e/o di carriera eventualmente perdute nel periodo di aspettativa retribuita.
Al comma 2 si dovrebbe aggiungere: le misure saranno mantenute inoltre, fino alla completa guarigione da malattie o disfunzioni, fisiche o psichiatriche, determinate da fattori dipendenti dalle conseguenze della testimonianza, per causa o per concausa predominante, da accertare da apposito collegio medico.
In alternativa alla guarigione, dovrà essere riconosciuto un equo risarcimento e/o un trattamento
pensionistico privilegiato a carico dell’Istituto previdenziale di pertinenza, in analogia al trattamento garantito agli appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi di Polizia.
Art. 16-ter: al comma 1 lettera d , occorre specificare che “Il tenore di vita personale familiare esistente prima del programma” , deve intendersi comprovato e relativo a redditi di natura lecita.
Nota : Questa precisazione è resa necessaria dall’esigenza di evitare ogni possibilità di confusione tra la figura del “Testimone di Giustizia” e quella del “Collaboratore di giustizia” che , spesso , è un soggetto borderline (testimoni provenienti da ambienti dai quali desidera dissociarsi ma il cui tenore di vita è stabilito da introiti criminali e quindi non può essere oggetto di stima.
In tal modo si può limitare il rischio che, quello del testimone, possa trasformarsi da, atto di civile abnegazione (quando è sincero) in “opportunità” di illecito arricchimento a danno dello Stato e della Giustizia (quando è frutto di calcolo).
Un punto di riferimento e sostegno
All’art. 16-ter dovrebbero essere aggiunti i seguenti commi:
Comma 4 – Il Tutor
Sin dall’inizio della collaborazione con il magistrato, il testimone di giustizia dovrà essere affiancato da un Tutor per garantire un punto di riferimento a sostegno. Il tutor dovrà interfacciarsi con le istituzioni al fine di garantire prevalentemente un sostegno psicologico e quindi intercettare/impedire/limitare l’insorgenza di problemi che possono condurre a malattie psichiatriche o a gesti eclatanti come il suicidio o il ritorno nella terra di origine.
Il Testimone deve sentirsi parte delle scelte che vengono prese sulla sua vita. Oggi, il Testimone appare spesso considerato come una specie di “minus habens”, escluso dalla determinazione e definizione del proprio percorso e progetto di protezione, come se si trattasse di una specializzazione riservata agli “eletti”, e dunque senza aver assolutamente mediato in questo specifico campo quantomeno quella cultura del “consenso informato” che ormai in medicina e salute è un dato privo di spazi di mediazione. Il Tutor dovrà essere una vera e propria “Guida” capace di mediare e capace di aiutare il Testimone nella difficile impresa di equilibrio tra esigenze di sicurezza e qualità della vita.
Comma 5 – Contribuzione Previdenziale
I testimoni di giustizia beneficeranno di contribuzione previdenziale dall’inizio della collaborazione alla definitiva cessazione delle speciali misure di sicurezza.
La contribuzione sarà di prima iscrizione per i testimoni sprovvisti di precedenti versamenti contributivi mentre, sarà effettuata, senza soluzione di continuità, per quanti già iscritti ad Istituto previdenziale.
Comma 6 – reinserimento lavorativo
Ai testimoni di giustizia si riconosce uno status paragonabile a quello posseduto dagli appartenenti alle “categorie protette” per facilitare il reinserimento lavorativo, oltre a un titolo valutabile con punteggio aggiuntivo a quello dei titoli già posseduti, nella partecipazione a pubblici concorsi.
Per quelli che non hanno perduto il lavoro, come i dipendenti pubblici, occorre far recuperare il tempo perduto ai fini della carriera e della progressione economica.
Non appare equo pretendere per i testimoni un posto di lavoro pubblico per il solo motivo di essere testimoni. Tuttavia, non si deve escludere un riconoscimento per il loro civile gesto che li ha costretti lontano dalla propria terra e dalle loro attività. Potrebbero essere considerati categoria protetta con il diritto ad un punteggio spendibile nella partecipazione a concorsi pubblici selettivi.
Nota finale : Poiché la Legge 45/2001 non esclude dai benefici chi aveva reso utile testimonianza prima della sua entrata in vigore ma, nemmeno lo include, occorre introdurre una disposizione finale che chiaramente includa tra i beneficiari anche coloro i quali avevano reso testimonianza prima della sua entrata in vigore: il servigio reso da tali cittadini è ancora più meritevole di apprezzamento perché attuato senza alcuna aspettativa di riconoscimenti né di speciali ed apposite misure di sicurezza.
La figura del Testimone di giustizia
Desideriamo sottolineare che non è affatto facile generalizzare e standardizzare la figura del Testimone di giustizia in quanto, ad oggi, i soggetti interessati al programma possono provenire sia da Testimonianza oculare disinteressata (molto pochi) che da famiglie mafiose dalle quali ci si dissocia (caso identificabile con le mogli, figli, etc…) soprattutto dopo essere colpiti direttamente. Altri casi che trovano difficile equiparazione sono gli imprenditori/commercianti che denunciano gli estortori e che spesso decidono di rimanere nella propria terra.
Questo nostro documento vuole essere un piccolo contributo di integrazione alla legge esistente e desidera sollevare un ampio dibattito alla luce delle esperienze fin qui acquisite.
Un appello
BASTA IMPUNITA’ PER CHI DEPISTA
I depistaggi sono stati lo strumento utilizzato dai responsabili materiali e morali delle vicende stragiste e di terrorismo del nostro Paese per rallentare, se non bloccare, le inchieste e per impedire l’accertamento di fatti delittuosi gravissimi sulle stragi che da piazza Fontana al 1993 hanno insanguinato l’Italia. Un capitolo ancora non completamente scritto, fatto di omissioni, bugie, distruzioni di documenti, emersi giudiziariamente, compiuti da pubblici ufficiali inseriti negli apparati dello Stato. L’introduzione di un reato specifico che sanzioni penalmente il comportamento omissivo e occultante diviene improcrastinabile. L’attuale ordinamento si è limitato a prevedere, per casi simili, solo i reati di falsa testimonianza, calunnia, omissione o soppressione di atti d’ufficio, senza evidenziare le conseguenze che tali condotte hanno sul piano penale e della verità.
Un’impunità non più tollerabile per le conseguenze che quelle condotte hanno causato, e potranno causare, a danno della società e della giustizia. Per questo chiediamo al presidente del Consiglio Matteo Renzi, e ai presidenti di Camera e Senato, Pietro Grasso e Laura Boldrini, di calendarizzare e votare la proposta di legge n. 559, presentata dall’on. Paolo Bolognesi – all’esame della Commissione Giustizia – che introduce, dopo l’art. 372 del codice penale, il reato di depistaggio per i pubblici ufficiali che occultano la verità all’autorità giudiziaria – totalmente o parzialmente – non solo per i fatti di terrorismo e strage, ma anche per vicende legate all’associazione mafiosa, traffico di droga, traffico illegale di armi e di materiale nucleare, chimico o biologico. Pena la sanzione della reclusione da sei a dieci anni.
E’ un appello che intendiamo promuovere in tutte le sedi istituzionali, coinvolgendo anche la società civile, perché non possiamo accettare che il nostro Paese continui a regalare ai depistatori in divisa l’immunità penale e morale dalla verità e dalla giustizia.
Primi firmatari: Giovanni Bachelet, Benedetta Tobagi, Manlio Milani, Giovanna Maggiani Chelli, Maddalena Rostagno, Sabina Rossa, Silvia Piera Calamandrei, Luigi Ciotti, Giuseppe De Lutiis, Sergio Flamigni, Ilaria Moroni, Cinzia Venturoli, Antonio Iosa, Giuseppe Amari, Anna Vinci, Filippo Vendemmiati, Donata Zanotti, Antonella Beccaria, Riccardo Lenzi, Mattia Fontanella, Isabella Filippi, Monica Benati, Susanna Pederzoli, Massimiliano Martines, Daria Bonfietti, Stefania Pellegrini, Lorenzo Frigerio, Elisabetta Roveri, Emilia Lotti, Claudio Torrisi, Sara Donini, Stefano Cuppi, Letizia Cortini, Romano Alidori, Umberto Santino.